Art. 71.
(Giudizio di ottemperanza).

      1. Salvo quanto previsto dalle norme del codice di procedura civile per l'esecuzione forzata della sentenza di condanna costituente titolo esecutivo, la parte che vi ha interesse può, in alternativa o contestualmente, chiedere l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza passata in giudicato, anche parziale o intero, mediante ricorso da depositare in doppio originale presso la segreteria del tribunale tributario, qualora la sentenza passata in giudicato sia stata da esso pronunciata o confermata integralmente in appello, salvo le eventuali spese del giudizio, e in ogni altro caso presso la segreteria della corte d'appello tributaria, anche per quanto riguarda le sentenze della Corte di cassazione.
      2. Il ricorso è proponibile solo dopo la scadenza del termine entro il quale è prescritto dalla legge l'adempimento da parte del competente ufficio dell'agenzia fiscale, dell'ente locale o regionale, dell'agente

 

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della riscossione o dell'ente previdenziale dell'obbligo posto a carico dalla sentenza o, in mancanza di tale termine, dopo trenta giorni dalla loro messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario e fino a quando l'obbligo non sia estinto.
      3. Il ricorso indirizzato al presidente del tribunale tributario o della corte d'appello tributaria deve contenere, a pena di inammissibilità, rilevabile anche d'ufficio:

          a) la sommaria esposizione dei fatti che ne giustificano la proposizione;

          b) la precisa indicazione della sentenza passata in giudicato di cui si chiede l'ottemperanza, che deve essere prodotta in copia unitamente all'originale o in copia autentica dell'atto di messa in mora notificato a norma del comma 2, se necessario.

      4. Uno dei due originali del ricorso è comunicato a cura della segreteria al competente ufficio dell'agenzia fiscale o all'ente locale o regionale o all'agente della riscossione oppure all'ente previdenziale, obbligato a provvedere in merito.
      5. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 l'ufficio dell'agenzia fiscale o l'ente locale o regionale o l'agente della riscossione o l'ente previdenziale può trasmettere le proprie osservazioni al giudice competente, allegando la documentazione dell'avvenuto pagamento effettivo, senza poter eccepire alcuna compensazione.
      6. Il presidente adito, scaduto il termine perentorio di cui al comma 5, assegna il ricorso alla stessa sezione che ha pronunciato la sentenza. Il presidente della sezione deve fissare il giorno per la trattazione del ricorso in camera di consiglio non oltre novanta giorni dal deposito del ricorso e ne viene data comunicazione alle parti interessate almeno dieci giorni liberi prima a cura della segreteria.
      7. Il collegio, in camera di consiglio, senza la necessità di presentare l'istanza di cui all'articolo 33, comma 1, sentite le parti presenti in contraddittorio e acquisita la documentazione necessaria, adotta con sentenza i provvedimenti indispensabili

 

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per l'ottemperanza in luogo dell'ufficio o ente che li ha omessi e nelle forme amministrative per essi prescritte dalla legge.
      8. Il collegio deve attenersi scrupolosamente agli obblighi risultanti espressamente dalla sentenza, tenuto conto della relativa motivazione anche se manca la qualificazione della pretesa del contribuente. Il ricorrente può sempre chiedere per la prima volta nel giudizio di ottemperanza gli interessi anatocistici di cui all'articolo 1283 del codice civile e la rivalutazione monetaria ai sensi dell'articolo 1224, secondo comma, del medesimo codice civile.
      9. Il collegio, se lo ritiene opportuno, può nominare come proprio ausiliario un commissario ad acta, che non può mai essere un proprio componente, al quale fissa un congruo termine per i necessari provvedimenti attuativi, compresa la facoltà di sostituirsi all'ufficio, all'ente o all'agente della riscossione inadempiente e di provvedere subito ai relativi pagamenti utilizzando la speciale procedura del conto sospeso, di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 323 novembre 2002. Il collegio determina sempre il compenso al commissario ad acta secondo le disposizioni della legge 8 luglio 1980, n. 319, e successive modificazioni. Gli Ordini e i collegi professionali possono inviare ai presidenti dei tribunali tributari e delle corti d'appello tributarie un elenco di professionisti che, per competenza e preparazione, possono svolgere efficacemente le funzioni di commissario ad acta.
      10. Il collegio, eseguiti i provvedimenti di cui ai commi 7, 8 e 9, e preso atto di quelli emanati ed eseguiti dal commissario ad acta nominato, dichiara chiuso il procedimento con ordinanza non impugnabile.
      11. Tutti i provvedimenti di cui al presente articolo sono immediatamente esecutivi.
 

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      12. Avverso la sentenza di cui al comma 7 è ammesso unicamente ricorso per cassazione soltanto per inosservanza delle norme sul procedimento.
      13. Sussiste sempre la giurisdizione del giudice ordinario quando l'agenzia fiscale, l'ente locale o regionale, l'ente previdenziale o l'agente della riscossione ha comunque riconosciuto il diritto al rimborso e la precisa quantificazione delle somme dovute, anche tramite vaglia cambiario.
      14. In riferimento al giudizio di ottemperanza è sempre applicabile la legge 24 marzo 2001, n. 89, e successive modificazioni, per l'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo.